Statuto
Titolo I
Denominazione, sede, durata
Articolo 1 – Denominazione e sede
È costituita, anche ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione denominata “Unione dei Soci della BCC” – che potrà utilizzare anche la denominazione abbreviata di “USBCC”.
L’Associazione ha sede in Battipaglia (Sa), alla via Roma n. 23-bis, primo piano, int. 3; il trasferimento della sede associativa nell’ambito del territorio regionale non costituisce modifica del presente Statuto ed è pertanto di competenza del Consiglio direttivo.
Alla luce di esigenze operative, possono essere istituite sedi secondarie e succursali, anche provvisorie e transitorie, in altri luoghi.
L’Associazione è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto; essa esplica la propria azione prevalentemente nel territorio regionale di competenza.
Articolo 2 – Durata
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato.
Titolo II
Scopo e finalità
Articolo 3 – Scopo e finalità
L’Associazione è un organismo autonomo, indipendente, libero, democratico, apartitico, areligioso, non ha carattere sindacale né fini di lucro.
L’Associazione si propone di incoraggiare e favorire un’attiva e consapevole partecipazione dei soci della Banca di Credito Cooperativo Campania Centro – Cassa Rurale ed Artigiana, soc. coop. (di seguito solo “Banca”) alla vita economica, finanziaria e sociale di quest’ultima e di ogni ente controllato e collegato, al fine ultimo di tutelare gli interessi comuni dei soci medesimi, dedicando particolare attenzione, in linea con la tradizione del Credito Cooperativo e nel rispetto dei principi di cooperazione e mutualità, alle esigenze delle famiglie, delle piccole e medie imprese dell’agricoltura, del commercio, dell’artigianato e dell’industria, delle cooperative, degli operai, degli impiegati, dei professionisti e degli enti pubblici e privati, nonché alla diffusione del risparmio e al supporto dei territori serviti.
A tal fine l’Associazione svolge azioni ritenute utili a fornire ai propri aderenti ausilio informativo e sostegno organizzativo per l’esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi/partecipativi dei soci della Banca, ferma l’autonomia di quest’ultima e dei suoi organi sociali; di conseguenza, a titolo esemplificativo e nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie:
- opera a favore del mantenimento della forma cooperativa e dell’autonomia della Banca e per la tutela del valore della relativa partecipazione azionaria, proteggendo anche gli interessi dei soci nella loro qualità di risparmiatori nei confronti della Banca e, in genere, nei confronti di enti pubblici e privati, Autorità di vigilanza e opinione pubblica;
- informa, per quanto possibile, i soci dei risvolti della gestione della Banca e degli enti controllati o collegati, favorendo la trasparenza e la verità;
- incentiva e diffonde la cultura della massiva partecipazione alle delibere assembleari e alla vita sociale della Banca nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie volte a realizzare compiutamente la c.d. “democrazia economica e societaria”, sviluppa campagne di sensibilizzazione e incoraggiamento dei soci della Banca ad esercitare integralmente le inerenti prerogative, anche sollecitando gli organi della Banca e qualsiasi altro competente soggetto affinché venga valorizzata la partecipazione alle assemblee di detti soci;
- compie attività e promuove/patrocina iniziative ritenute utili a fornire ai propri associati sussidi informativi e organizzativi per l’esercizio pieno e consapevole, di persona o per delega, del diritto di essere informati, di intervento e di voto in assemblea e, in generale, dei propri diritti di soci della Banca, esprimendo, ove ritenuto, pareri sui più rilevanti argomenti societari e della gestione aziendale;
- offre, con opportune modalità, preliminare consulenza e prima assistenza in materia bancaria relativamente ai rapporti con la Banca, ivi comprese situazioni di sovraindebitamento, crisi economiche e difficoltà finanziarie;
- effettua studi e ricerche nell’ambito della Cooperazione, e di quella di credito in particolare, pure in collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati;
- sostiene o partecipa a iniziative e progetti, da chiunque promossi, che vanno nel senso indicato ai punti precedenti;
- aderisce a (o collabora con) organizzazioni, enti ed associazioni, anche interprofessionali, che perseguano scopi analoghi o complementari ai propri;
- assume qualsiasi altra iniziativa valutata utile per perseguire le finalità associative.
L’Associazione non esercita attività d’impresa. Può comunque svolgere quelle attività che siano strumentali al raggiungimento dello scopo associativo, e quindi, a mero titolo esemplificativo: procedere alla stampa e alla diffusione di materiale informativo, effettuare sondaggi di opinione, organizzare convegni, dibattiti ed ogni iniziativa culturale e di informazione, affidare incarichi di consulenza ad esperti in materie legali, economiche, societarie, fiscali, tecniche e del settore in cui opera la Banca e, in genere, su questioni di interesse per gli associati.
L’adesione all’Associazione non obbliga gli associati a uniformare il loro comportamento, in sede di assunzione di decisioni nell’ambito degli organi della Banca, alle deliberazioni degli organi associativi, le quali hanno una funzione di mera indicazione e di orientamento, ove condiviso.
Salvo che la legge non disponga diversamente, l’Associazione piò acquisire anche direttamente la qualifica di socia della Banca, sottoscrivendo le azioni necessarie allo scopo.
Articolo 4 – Associati
Il numero degli aderenti all’Associazione è illimitato. Gli associati si distinguono in:
- costituenti, e cioè coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo;
- ordinari, e cioè coloro che aderiscono in un momento successivo;
- sostenitori, e cioè coloro che offrono contributi associativi di importo significativamente maggiore rispetto a quelli versati dagli associati indicati ai precedenti punti;
- benemeriti, e cioè coloro che, tra gli associati di cui ai precedenti punti, hanno acquisito, a giudizio del Consiglio direttivo, meriti particolari nel perseguimento dello scopo associativo mediante l’impegno a favore della causa cooperativistica.
Possono essere associati i soci della Banca e – in qualità di “osservatori” senza diritto di voto – di qualsiasi altra Banca di Credito Cooperativo, nonché soggetti anche privi di tale requisito, che:
- condividono i fini dell’Associazione;
- si impegnano ad osservare lo Statuto e versano la quota associativa prevista.
La domanda di ammissione deve essere presentata, anche a mezzo posta elettronica o secondo le modalità indicate sul sito web dell’Associazione, al Consiglio direttivo; essa deve contenere, oltre alle generalità del richiedente e la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui sopra, l’espressa condivisione delle finalità dell’Associazione e l’impegno ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione nonché a versare la quota associativa prevista.
L’ammissione si perfeziona con la decisione favorevole del Consiglio direttivo, da assumere entro 30 (trenta) giorni dalla domanda. L’ammissione e il rigetto della richiesta devono essere comunicati all’interessato, all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, entro 15 (quindici) giorni dall’assunzione della decisione.
L’eventuale successiva perdita della qualità di socio della Banca non è automatica causa di esclusione dall’Associazione.
Articolo 5 – Diritti e doveri degli associati
Gli associati, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno parità di doveri e di diritti, compreso quello di voto, salvo che per l’assunzione di cariche associative come precisato al successivo art. 9, comma 3.
Gli associati hanno il diritto di essere informati in ordine a quanto conosciuto dal Consiglio direttivo e di partecipare alle attività ed iniziative dell’Associazione, di intervenire con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti, nei limiti richiamati al precedente comma, alle cariche associative.
Gli associati hanno l’obbligo di agevolare il conseguimento degli scopi dell’Associazione, esercitando anzitutto un’attività di sensibilizzazione degli altri soci della Banca; essi sono tenuti ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi nonché a mantenere sempre un comportamento compatibile con le finalità dell’Associazione, anche partecipando in modo informato alla vita associativa.
Gli associati hanno inoltre l’obbligo di versare la quota associativa annuale di cui al successivo art. 17.
La qualità di associato non è cedibile e non si trasmette agli eredi o aventi causa.
Le prestazioni eventualmente fornite dagli associati sono gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio direttivo.
Articolo 6 – Perdita della qualità di associato – Esclusione e recesso
La qualità di associato viene meno automaticamente per decesso; essa si perde altresì per esclusione o per recesso.
L’esclusione è motivatamente deliberata dal Consiglio direttivo, a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, quando l’associato:
- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni;
- non versi nei termini stabiliti la quota associativa;
- ponga in essere comportamenti contrari agli scopi o agli interessi associativi o che, salvo il diritto di critica, creino pregiudizio al buon nome e alla reputazione dell’Associazione ovvero provochino danni materiali a quest’ultima.
La decisione del Consiglio direttivo deve essere preceduta dalla formale comunicazione degli addebiti; l’associato può fornire eventuali giustificazioni entro i successivi 20 (venti) giorni.
L’associato escluso può ricorrere al Collegio dei probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione, chiedendone il riesame. Il Collegio dei probiviri si pronunzia, secondo le modalità previste dall’articolo 15, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del ricorso, disponendo il riesame della decisione o respingendo la domanda.
Gli associati possono recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio direttivo; la dichiarazione di recesso ha effetto dall’ultimo giorno della durata dell’esercizio in corso alla data di ricezione.
Gli associati esclusi o quelli che recedono e gli eredi o aventi causa dei defunti non hanno diritto al rimborso delle quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- l’Ufficio di Presidenza;
- il Revisore dei conti;
- il Collegio dei probiviri.
Articolo 8 – L’Assemblea degli associati
L’Assemblea è l’organo dell’Associazione a cui hanno diritto di partecipare, anche attraverso delega, tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa; essa è il momento di massima espressione del metodo democratico, che si realizza con un confronto aperto tra gli associati, ognuno dei quali deve essere parte attiva e manifestare le proprie opinioni senza condizionamenti o vincoli di alcun genere.
Sono riservate alla competenza dell’Assemblea:
- l’approvazione del bilancio annuale ed, eventualmente, del conto preventivo;
- la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei probiviri nonché del Revisore dei conti;
- la determinazione della quota associativa dovuta dagli associati;
- le modificazioni dello Statuto;
- le decisioni in ordine allo scioglimento, alla liquidazione e alla nomina dei liquidatori dell’Associazione;
- le decisioni richieste dal Consiglio direttivo.
L’Assemblea si può svolgere, per tutti o parte degli associati, anche in videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si deve dare atto nel relativo verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvedono alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che il Presidente della riunione possa accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che il verbalizzante sia in grado di percepire adeguatamente gli eventi della riunione;
- che gli intervenuti abbiano la possibilità di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Ciascun associato cui spetti il diritto di partecipare all’Assemblea può intervenire anche per mezzo di rappresentante. La delega può essere conferita solamente ad altri associati, deve essere in forma scritta e recare in allegato la fotocopia del documento di identità del delegante ovvero l’attestazione ai sensi di legge da parte del delegato dell’autenticità della firma del delegante.
Ogni associato ha diritto a un voto in seno all’Assemblea e può essere destinatario fino a un massimo di tre deleghe, non utilizzabili per il voto delle cariche sociali, esprimibile solo personalmente.
L’Assemblea viene convocata:
- almeno una volta l’anno, previa delibera del Consiglio direttivo o per iniziativa del Presidente;
- ogni volta che ne faccia esplicita richiesta almeno la metà dei componenti del Consiglio direttivo o quando lo richiedano almeno dieci associati, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno.
Nel caso di cui alla lettera b), l’Assemblea deve essere convocata dal Presidente per una data non superiore a 30 (trenta) giorni dalla richiesta.
L’Assemblea viene convocata mediante avviso pubblicato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione sul sito web dell’Associazione e inviato entro lo stesso termine a mezzo posta elettronica all’indirizzo indicato per iscritto dagli associati.
L’avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza nonché l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea si riunisce nella sede dell’Associazione o in altro luogo, ma nel territorio della Repubblica italiana e purché agevolmente raggiungibile dagli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano d’età; in caso di assenza anche di questi, dall’altro Vice Presidente e, qualora fosse assente anche questi, dalla persona designata dall’Assemblea. Chi presiede accerta la regolare costituzione dell’Assemblea, la dirige con gli usuali poteri ordinatori, ne regola la discussione e stabilisce le modalità delle singole votazioni, che possono svolgersi anche con mezzi elettronici.
Per l’elezione delle cariche associative il voto è espresso a scrutinio segreto, salva diversa unanime decisione dei presenti. Risultano eletti coloro che ottengono la maggioranza, anche solo relativa, dei voti.
Il Segretario del Consiglio direttivo assiste il Presidente nell’Assemblea, provvedendo alla relativa verbalizzazione; in mancanza di questi le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un associato designato dall’Assemblea su proposta del Presidente.
L’Assemblea si tiene in unica convocazione ed è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, ma per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione è necessaria la presenza, in proprio e per delega, di almeno un terzo degli associati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, comprensivi di quelli espressi per delega; per le elezioni alle cariche associative è sufficiente la maggioranza relativa dei consensi e per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione è in ogni caso necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 5. Ogni deliberazione dell’Assemblea deve risultare da verbale da trascrivere nell’apposito libro e recare la sottoscrizione di chi l’ha presieduta e del verbalizzante.
Le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate, per ottenerne l’annullamento, avanti il Collegio dei probiviri dagli associati assenti, astenuti o dissenzienti.
Articolo 9 – Consiglio direttivo
La gestione dell’Associazione è affidata a un Consiglio direttivo, eletto dall’Assemblea tra gli associati e composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) componenti, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea chiamata ad esprimersi sul bilancio dell’ultimo di tali esercizi.
Sono eleggibili coloro che abbiano acquisito adeguate competenze, in virtù del titolo di studio conseguito e/o dello svolgimento di funzioni, in ambito bancario, della cooperazione di credito, della cooperazione/mutualità ordinaria, del terzo settore oppure nella gestione di enti e/o aziende pubbliche; ove possibile, almeno un componente viene scelto tra i dipendenti, anche in quiescenza, della Banca.
Non possono essere eletti componenti del Consiglio direttivo, e se eletti decadono:
- i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dirigenti della Banca o di enti controllati o collegati a questa;
- i coniugi, i parenti o gli affini entro il terzo grado dei soggetti indicati alla lett. a);
- coloro che sono legati alla Banca o a enti da questa controllati o collegati da significativi rapporti di natura economica e/o patrimoniale che ne possano compromettere l’indipendenza.
Almeno 5 su 7 (ovvero 6 su 9 oppure 8 su 11) componenti del Consiglio direttivo devono essere scelti, durante i primi tre mandati triennali, tra gli associati costituenti.
Gli associati possono proporre la candidatura propria o di associati a loro graditi anche durante l’assemblea che deve provvedere alla nomina.
Nel caso in cui per qualsiasi ragione venga meno, nel corso del mandato, uno o più componenti del Consiglio direttivo, ma rimanga in carica almeno la metà di essi, il Consiglio stesso provvede alla sostituzione; i componenti così nominati scadono dalla carica insieme agli altri, anche se rimangono in carica per un periodo inferiore al triennio.
Qualora venga meno, anche non contestualmente, più della metà dei componenti nominati dall’Assemblea, quest’ultima deve essere convocata senza indugio dal Presidente per procedere alla sostituzione dei componenti cessati dalla carica. I componenti così nominati scadono insieme agli altri, anche se rimangono in carica per un periodo inferiore al triennio.
Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta a quest’ultimo, con indicazione dei relativi argomenti, da almeno un terzo dei propri componenti, nel qual caso la riunione deve essere convocata per una data entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
L’assenza ingiustificata, a giudizio del Consiglio direttivo espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei relativi componenti, a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo comporta l’automatica decadenza da quest’ultimo.
Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio o videoconferenza, alle stesse condizioni stabilite per le assemblee dal precedente art. 8, comma 3.
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, e su incarico di questi dal Segretario, con comunicazione inviata via posta elettronica o sms (o altra forma di messaggistica telefonica) almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, salvo i casi di urgenza nei quali il preavviso può essere anche solo di ventiquattro ore.
L’avviso di convocazione deve contenere, oltre al luogo e alla data della riunione, pure l’indicazione dell’ora di inizio dei lavori e degli argomenti all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente.
Fatto salvo quanto previsto da altre disposizioni del presente Statuto, per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio direttivo deve essere redatto verbale, da trascrivere nell’apposito libro, sottoscritto dal Presidente e da chi svolge funzioni di Segretario. Le delibere che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate, per ottenerne l’annullamento, avanti il Collegio dei probiviri dai componenti del Consiglio assenti, astenuti o dissenzienti.
Articolo 10 – Poteri e competenze del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e per l’adozione di tutte le iniziative volte al conseguimento dello scopo associativo, salvo quanto per Statuto è riservato all’Assemblea.
In particolare, è compito del Consiglio direttivo:
- approvare il progetto di bilancio annuale dell’Associazione ed, eventualmente, il conto preventivo da presentare all’Assemblea;
- sottoporre proposte di delibera all’Assemblea, anche in merito alla quota associativa;
- dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea;
- adempiere gli obblighi di comunicazione e pubblicitari nei confronti della Banca, delle Autorità di vigilanza e di qualsiasi altra Autorità, secondo le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie;
- esprimere pareri e/o suggerimenti in ordine alle linee programmatiche e agli atti gestionali della Banca e degli enti da questa controllati e collegati;
- emanare eventuali regolamenti interni;
- deliberare l’ammissione di aspiranti associati e l’esclusione dall’Associazione, nonché prendere atto del recesso da quest’ultima;
- conferire motivati incarichi di consulenza ad esperti, ai sensi del precedente art. 3, comma 4;
- definire con terzi rapporti di collaborazione per assicurare l’ordinario e regolare funzionamento dell’organizzazione;
- aderire a reti associative aventi analoghi scopi per perseguire obiettivi comuni;
- determinare i criteri per i rimborsi spese.
Ove non provveda l’Assemblea, il Consiglio direttivo nomina tra i propri componenti il Presidente e due Vice Presidenti; nomina altresì il Segretario, il Tesoriere e assegna qualsiasi altro incarico che possa essere utile in funzione degli scopi associativi. La durata delle cariche conferite dal Consiglio direttivo non può eccedere quella del mandato di quest’ultimo.
Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o ad altri componenti i poteri di cui al precedente comma 2, lettere c), d) ed e).
Articolo 11 – Presidente
Il Presidente coordina i lavori del Consiglio direttivo e dell’Assemblea, dirigendo e dando impulso alla vita dell’Associazione.
Al Presidente spettano i poteri di firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio; egli cura l’esecuzione dei deliberati consiliari. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente più anziano di età; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dall’altro Vice Presidente. Ove sia assente o impedito anche quest’ultimo, le funzioni sono svolte dal componente del Consiglio direttivo più anziano d’età. La firma di chi sostituisce il Presidente è, per i terzi, dimostrazione dell’assenza o impedimento dello stesso.
In caso di necessità ed urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salva ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.
L’Assemblea può nominare un Presidente Onorario, che può essere scelto anche tra non associati, con potere di revocarlo in qualsiasi momento.
Articolo 12 – Segretario e Tesoriere
Il Consiglio direttivo nomina un Segretario, anche tra associati che non sono componenti del Consiglio medesimo, col compito di:
- redigere il verbale delle riunioni del Consiglio direttivo e dell’Assemblea degli associati;
- predisporre, secondo le indicazioni del Consiglio direttivo, le proposte di delibera che questo intende sottoporre all’Assemblea;
- curare la tenuta dei libri dell’Associazione;
- eseguire ogni ulteriore incarico affidatogli dal Consiglio direttivo o dal Presidente.
Il Consiglio direttivo nomina tra i propri componenti un Tesoriere, responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione nell’ambito delle deleghe ricevute, col compito, tra l’altro, di sovraintendere, coordinandole, a tutte le attività economico-finanziarie dell’Associazione. In particolare, è compito del Tesoriere:
- assicurare la regolare tenuta della contabilità e predisporre il bilancio annuale dell’Associazione da sottoporre all’esame del Consiglio direttivo per la successiva approvazione dell’Assemblea unitamente all’eventuale conto preventivo;
- operare in via ordinaria sulle disponibilità dell’Associazione, aprire rapporti con gli intermediari finanziari/bancari e fare quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione nei limiti previsti dal Consiglio direttivo;
- garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali e contributivi;
- esprimere parere in ordine alle proposte al Consiglio direttivo in materia di rimborsi spese;
- eseguire ogni ulteriore incarico affidatogli dal Consiglio direttivo.
Articolo 13 – Ufficio di Presidenza
Il Presidente, i Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario formano l’Ufficio di Presidenza, organo di coordinamento operativo che si riunisce su iniziativa del Presidente e senza alcuna formalità.
In caso di necessità ed urgenza, l’Ufficio di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salva ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione.
Articolo 14 – Revisore dei conti
L’Assemblea nomina, preferibilmente tra gli associati, un Revisore dei conti e un supplente, in possesso di laurea in economia e commercio o di diploma di ragioniere e perito commerciale, anche secondo la denominazione successivamente assunta, ovvero che siano o siano stati iscritti nel Registro dei Revisori legali. Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea chiamata a valutare il bilancio dell’ultimo di tali esercizi.
Il Revisore dei conti vigila sulla gestione economico-finanziaria dell’Associazione, verifica la regolare tenuta della contabilità e il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi operando in raccordo con il Tesoriere e predispone la propria relazione al bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea.
Il Revisore dei conti può assistere all’Assemblea e ai lavori del Consiglio direttivo.
Articolo 15 – Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti tra persone di riconosciuto prestigio, anche non associati.
Non possono essere eletti componenti del Collegio dei probiviri, e se eletti decadono:
- coloro che ricoprono cariche negli organi dell’Associazione, i componenti degli organi di amministrazione e di controllo e i dirigenti della Banca o di enti controllati o collegati a questa;
- i coniugi, i parenti o gli affini entro il quarto grado dei soggetti indicati alla lett. a);
- coloro che sono legati alla Banca o a enti da questa controllati o collegati da significativi rapporti di natura economica e/o patrimoniale che ne possano compromettere l’indipendenza.
Il Collegio dei probiviri viene eletto ogni triennio dall’Assemblea, che ne nomina anche il Presidente, e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio annuale relativo al terzo esercizio della carica. L’Assemblea può deliberare le revoca dei componenti del Collegio dei probiviri solo per giusta causa.
Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla convocazione di esso, quando occorra, e ne dirige i lavori.
Il Collegio dei probiviri decide, secondo equità, a maggioranza assoluta e senza vincolo di formalità procedurali, su qualunque controversia dovesse insorgere fra l’Associazione e gli associati in relazione all’interpretazione e all’esecuzione dello Statuto o dell’atto costitutivo ovvero dovesse scaturire dall’impugnazione di una delibera o decisione degli organi associativi, ivi incluse le istanze di riesame di cui all’art. 6.
Articolo 16 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative nella misura deliberata dall’Assemblea;
- dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o di partecipazioni alle stesse;
- da contributi pubblici e privati, anche attraverso la raccolta di fondi (crowdfunding) nei limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo in vigore, restando tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.
- dai proventi per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
- da ogni altra entrata che possa concorrere al raggiungimento dello scopo associativo.
Il patrimonio dell’Associazione può essere utilizzato solo per il compimento delle attività previste dallo Statuto. I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio e/o avanzare pretese sullo stesso.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge; gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
In caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione, si applica l’articolo 19 in ordine alla devoluzione del relativo patrimonio.
Articolo 17 – Quota associativa e contributo periodico
Ogni associato è tenuto a versare una quota associativa per essere ammesso nell’Associazione e un contributo periodico annuale, il cui ammontare è stabilito – fatto salvo quanto previsto nell’atto costitutivo per coloro che l’hanno sottoscritto – annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Ai fini del presente Statuto, la locuzione “quota associativa” si riferisce sia a quest’ultima in senso stretto che all’eventuale contributo periodico.
La quota associativa e il contributo periodico sono stabiliti in misura uguale per tutti gli associati; il relativo versamento deve avvenire secondo le modalità fissate dal Consiglio direttivo.
La quota associativa e i contributi periodici sono intrasmissibili e non potranno mai essere restituiti.
Articolo 18 – Bilancio di esercizio
L’esercizio economico-finanziario-patrimoniale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si conclude alla fine dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la costituzione dell’Associazione.
Il Consiglio direttivo approva il relativo progetto di bilancio, con una breve relazione sulla gestione, ed, eventualmente, il conto preventivo per l’esercizio in corso e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro e non oltre tre mesi dalla chiusura dell’esercizio (31 marzo).
Il bilancio dell’esercizio e l’eventuale conto preventivo devono essere messi a disposizione di tutti gli associati sul sito web dell’Associazione o secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione dell’Assemblea nei 15 (quindici) giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione.
Articolo 19 – Scioglimento e liquidazione
L’Associazione può essere sciolta per deliberazione dell’Assemblea con la maggioranza prevista dal precedente articolo 8. L’Assemblea che delibera la messa in liquidazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.
In caso di scioglimento o liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea, con la detta maggioranza, delibera altresì in ordine alla devoluzione del patrimonio a favore di enti o associazioni aventi scopi affini od analoghi oppure, comunque, ai fini di utilità pubblica, sociale o benefica.
È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra gli associati, anche indiretta o differita, del patrimonio residuo.
Articolo 20 – Gratuità delle cariche
Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, componente del Consiglio direttivo, Revisore dei conti e Probiviro sono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’ambito dell’attività associativa in nome proprio e per conto dell’Associazione, nei limiti di quanto autorizzato/approvato dal Consiglio direttivo con apposita delibera.
Articolo 21 – Comunicazioni
Salvo non sia diversamente previsto dal presente Statuto, tutte le comunicazioni agli associati, comprese quelle inerenti ai provvedimenti di esclusione e/o disciplinari, sono inoltrate a mezzo posta elettronica, il cui indirizzo deve essere obbligatoriamente comunicato da ciascun associato al momento della richiesta di adesione all’Associazione.
Articolo 22 – Disposizione transitoria
In parziale deroga alle previsioni di cui ai precedenti articoli 8, 9, 10, 12, 14 e 15, alla nomina delle prime cariche associative provvedono i sottoscrittori dell’atto costitutivo; esse comunque hanno la durata di tre esercizi.
Articolo 23 – Norme finali di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme vigenti di legge nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.